Confisca per equivalente non retroattiva
In caso di proscioglimento per estinzione del reato, può essere mantenuta solo per fatti successivi all’entrata in vigore dell’art. 578-bis c.p.p.
Con un’articolata motivazione portata dalla sentenza n. 7882 depositata ieri, la Cassazione ha inteso precisare che, in ipotesi di proscioglimento per prescrizione in grado di appello o di legittimità, la confisca tributaria per equivalente (art. 12-bis del DLgs. n. 74/2000) non può essere disposta, stante il suo carattere sanzionatorio, per i reati commessi prima dell’entrata in vigore, sia dell’art. 578-bis c.p.p. (6 aprile 2018), sia della sua integrazione con l’ulteriore previsione della confisca ex art. 322-ter c.p. (31 gennaio 2019).
Per giungere al principio di diritto, la Suprema Corte si diffonde ampiamente nella disamina della struttura e della portata del citato art. 578-bis c.p.p.; disposizione con cui il legislatore – in contrasto con il precedente orientamento ...