Duplicazione del credito per le imposte estere limitato dalla norma interna
I chiarimenti della circolare n. 2/2022 annullano la norma di reazione del DLgs. 142/2018
Accanto ai più noti fenomeni di doppia deduzione (D/D) e di deduzione senza inclusione (D/NI), la disciplina di contrasto ai disallineamenti da ibridi si occupa di un ulteriore effetto, consistente nella c.d. duplice fruizione del credito per le imposte estere, tipicamente connesso ai trasferimenti ibridi.
A livello interno, il DLgs. 142/2018 contiene un’apposita norma di reazione, l’art. 8 comma 5, la cui applicabilità, tuttavia, sembrerebbe neutralizzata dalla norma antielusiva domestica preesistente contenuta nell’art. 2 comma 3 del DLgs. 461/97.
Prima di analizzare il dialogo tra le due disposizioni, occorre comprendere la genesi del fenomeno in esame. La fruizione del credito per le imposte estere si genera in capo a entrambe le parti dei trasferimenti ibridi, sottocategoria
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