Necessario l’apporto lavorativo continuativo per l’impresa familiare
Per potersi avvalere del disposto dell’art. 5 comma 4 del TUIR l’attività del collaboratore, oltre che continuativa, deve anche essere prevalente
La natura continuativa dell’apporto lavorativo prestato in seno all’impresa (senza che detto apporto lavorativo sia regolato sulla base di uno specifico rapporto giuridico) costituisce uno dei requisiti essenziali perché possa sussistere la qualifica di collaboratore familiare dell’impresa e la conseguente natura “familiare” dell’impresa individuale, da cui discende l’applicazione della particolare disciplina prevista dall’art. 230-bis c.c.
L’istituto dell’impresa familiare viene infatti configurato dall’incipit del comma 1 dell’art. 230-bis come istituto meramente residuale, nel senso che esso ricorre esclusivamente quando le parti (titolare dell’impresa e familiare che vi presta la propria opera in modo continuativo)
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