La responsabilità dei sindaci può precedere quella degli amministratori
Ciò non comporta necessariamente l’imputazione di un maggior danno
La responsabilità concorrente dei sindaci, rispetto ad illeciti degli amministratori, potrebbe originarsi in anticipo rispetto a quella dei controllati, ma ciò non conduce necessariamente ad imputare ad essi un maggior danno. Lo afferma la sentenza n. 1999/2021 del Tribunale di Genova.
Innanzitutto, in relazione all’azione di responsabilità del curatore del fallimento di una spa, i giudici dichiarano di aderire alla soluzione, già proposta dalla Corte d’Appello di Catania n. 136/2020, secondo la quale, in tema di azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di società di capitali, il criterio di quantificazione del danno risarcibile previsto dall’art. 2486 comma 3 c.c., come modificato dall’art. 378 comma 2 del DLgs. 14/2019, fondato sulla differenza tra ...
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