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NOTIZIE IN BREVE

Utilizzabili in compensazione i tax credit per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale

/ REDAZIONE

Venerdì, 15 aprile 2022

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Con la ris. n. 18 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo, tramite F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.

Le agevolazioni sono state introdotte dai DL 17/2022 e 21/2022. In particolare, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica è previsto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. Per le imprese a forte consumo di gas naturale, invece, il contributo è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022. Rientrano nelle agevolazioni anche le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia e gas, per le quali il bonus è pari rispettivamente al 12% e al 20% (artt. 3 e 4 del DL 21/2022). La disciplina di riferimento prevede che questi crediti, entro il 31 dicembre 2022, siano utilizzati in compensazione oppure ceduti solo per intero a terzi.

I codici tributo da indicare nell’F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia, sono:
- “6961”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) - art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”;
- “6962”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) - art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”;
- “6963”, denominato denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) - art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”;
- “6964”, denominato denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) - art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”.

In sede di compilazione del modello F24, i codici vanno esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
L’Agenzia evidenzia che il termine del 31 dicembre 2022, per l’utilizzo in compensazione ovvero per la cessione dei crediti, ai sensi dell’art. 9 del DL 21/2022, si applica anche al credito d’imposta di cui all’art. 15 del DL 4/2022, per la fruizione del quale è già stato istituito il codice tributo “6960” con la ris. n. 13/2022.

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