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Violazioni penali non sempre sintomatiche di urgenza per la notifica dell’avviso di accertamento

/ REDAZIONE

Sabato, 16 aprile 2022

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Ai sensi dell’art. 12 comma 7 della L. 212/2000, l’avviso di accertamento non può essere emesso prima del decorso di 60 giorni dalla consegna del verbale di chiusura delle operazioni; la violazione del precetto, quindi l’emanazione “anticipata” dell’accertamento, conduce alla nullità dell’atto.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12365 depositata ieri, ha sancito che, di per sé, la presenza di violazioni penalmente rilevanti non rappresenta una ragione di particolare e motivata urgenza che legittima il mancato rispetto dei sessanta giorni per la notifica dell’avviso di accertamento.

La ragione di particolare e motivata urgenza deve essere debitamente dimostrata dall’Agenzia delle Entrate, che ha l’obbligo di motivare il perché, a causa delle violazioni penalmente rilevanti, ci sarebbe urgenza nell’emettere l’avviso di accertamento.

Detto diversamente, se l’Agenzia delle Entrate, in modo semplicistico, si limita ad affermare che siccome ci sono violazioni penalmente rilevanti si è ritenuto di emettere l’accertamento ante tempus, questo può essere annullato per mancato rispetto del termine dilatorio.

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