Credito d’imposta per il reintegro delle anticipazioni solo sulle somme maturate dal 1° gennaio 2007
Con la risposta a interpello n. 193 pubblicata ieri, 14 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che il credito d’imposta previsto dall’art. 11 comma 8 del DLgs. 252/2005 non spetta per i versamenti a titolo di reintegro relativi ad anticipazioni costituite interamente da somme maturate prima del 1° gennaio 2007.
La disposizione prevede che gli aderenti alle forme pensionistiche complementari hanno la facoltà, in qualsiasi momento, di reintegrare l’eventuale anticipazione della posizione individuale maturata e richiesta al fondo pensione, anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Inoltre, sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.
Successivamente, con la circ. n. 70/2007, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la norma si riferisce alle sole anticipazioni erogate a partire dal 1° gennaio 2007 e ai montanti maturati a decorrere dalla predetta data e pertanto, nella fattispecie oggetto di interpello, trattandosi di anticipazioni costituite interamente da somme già maturate alla data del 31 dicembre 2000, non spetta il credito d’imposta.
Costituisce quindi un refuso la locuzione “montanti maturati alla predetta data” contenuta nella circ. n. 7/2021 e che aveva generato il dubbio interpretativo al soggetto istante.
In ultimo, l’Agenzia sottolinea altresì come sia necessaria una dichiarazione al fondo con la quale si dispone se e per quale somma la contribuzione debba intendersi come reintegro. Tale comunicazione deve essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è effettuato il reintegro.
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