Ulteriore proroga delle concessioni demaniali marittime con registro al 2%
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 192, pubblicata ieri, ha chiarito che la proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime, ad opera dell’art. 5 comma 3-bis del DL 146/2021, fa sorgere in capo alle parti l’obbligo di denuncia della proroga della concessione e l’obbligo di pagamento dell’imposta di registro nella misura del 2% calcolata sul canone pattuito per tutta la durata della proroga di ulteriori 12 mesi.
L’art. 5 comma 3-bis del DL 21 ottobre 2021 n. 146 ha prorogato le concessioni per ulteriori 12 mesi rispetto alla proroga già prevista dall’art. 199 comma 3 lett. b) del DL 34/2020; l’istante chiedeva, quindi, se l’imposta di registro potesse ritenersi già assolta, nel caso in cui il calcolo dell’imposta per il periodo maggiore dovesse comunque rientrare nella misura minima (200 euro) già versata per la prima proroga di 12 mesi.
L’Agenzia, dopo aver ricordato che le concessioni demaniali marittime sono soggette a obbligo di registrazione ex art. 5 del DPR 131/86 e art. 5 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 e che l’aliquota è pari al 2%, ha affermato che, in caso di proroga ex lege, trova applicazione l’art. 36 comma 3 del DPR 131/86, in tema di contratti con patto di proroga tacita. La norma prevede che l’imposta si applichi in relazione alla durata pattuita, salvo l’obbligo delle parti di denunciare a norma dell’art. 19 del DPR 131/86 l’ulteriore periodo di durata del rapporto e di pagare la relativa imposta in base alle norme vigenti al momento in cui il contratto è divenuto vincolante per il nuovo periodo.
Di conseguenza, la differente durata della concessione derivante dall’ulteriore proroga dovrà in ogni caso essere denunciata nel termine di 20 giorni dalla data in cui ha effetto la proroga e, a seguito di tale denuncia, l’Ufficio provvederà a liquidare la relativa imposta di registro, nella misura del 2% calcolata sul canone pattuito per tutta la durata della proroga di ulteriori 12 mesi, ai sensi dell’art. 5 comma 2 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.
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