Necessaria la doppia prova per la rivendicazione di beni
Per i beni in possesso del fallito la pretesa per diritti di terzi soggiace a prove rigorose
L’art. 103 del RD 267/42 (che confluisce nell’art. 210 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, recato dal DLgs. 14/2019) disciplina l’accertamento dei diritti reali o personali sui beni “in possesso” del debitore alla data di apertura del fallimento (o della liquidazione giudiziale). Occorre premettere che il termine “possesso” non va inteso in senso tecnico strettamente civilistico, bensì con un riferimento più ampio, che comprende anche le situazioni di mera detenzione o comunque di disponibilità materiale – in virtù di un rapporto obbligatorio – da parte del debitore.
Il procedimento di accertamento dei diritti dei terzi, che trova genesi dalla domanda di rivendicazione o restituzione, avviene nell’udienza fissata per ...
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