Devoluzione del patrimonio di imprese sociali ad APS non iscritte al RUNTS condizionata
Il patrimonio devoluto potrebbe essere usato solo dopo il perfezionamento dell’iscrizione, altrimenti andrebbe versato alla Fondazione Italia sociale
L’art. 12 del DLgs. n. 112/2017, al comma 5, prevede che, in caso di scioglimento o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo (dedotto, nelle imprese sociali costituite in forma societaria, il capitale effettivamente versato dai soci eventualmente rivalutato o aumentato) e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di legge, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti e operanti da almeno tre anni (o al fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali), secondo le disposizioni statutarie e salvo quanto previsto in tema di cooperative.
Con la nota n. 6137 dell’8 aprile scorso, il Ministero del Lavoro si è espresso in merito alla possibilità di devolvere il patrimonio a favore di un’associazione ...
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