Fondo rischi da accantonare a fronte di specifici requisiti
Le passività potenziali probabili e di ammontare determinabile sono state tenute in considerazione in una sentenza della Corte d’Appello di Ancona
La sentenza della Corte di Appello di Ancona dell’11 aprile 2022 ha ribaltato le conclusioni contenute nella sentenza di primo grado n. 52/2018 del Tribunale di Ancona dove, nell’ambito di un’operazione di conferimento in cui erano coinvolte due srl, entrambe fallite, era stato stabilito che un immobile, gravato da ipoteca, debba scontare il valore della medesima (si veda “Non azzerabile il valore dell’immobile conferito perché gravato da ipoteca” del 4 maggio 2019). Nel caso di specie, il Tribunale, sulla base della perizia del CTU nominato dalla curatela, aveva ritenuto di attribuire un valore pari a zero all’immobile, per il solo fatto di essere gravato da un’ipoteca.
Tale tesi, secondo gli appellanti (amministratori e sindaci) non è da ritenere ...
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