Studio associato senza IRAP se gli associati esercitano l’attività in via autonoma
Occorre dimostrare l’insussistenza dell’esercizio in forma associata dell’attività
L’IRAP non è dovuta sulla base della mera esistenza dell’associazione professionale, se in concreto è stato accertato che i singoli professionisti hanno esercitato in modo autonomo e non associato l’attività oggetto dell’eventuale imposizione.
È questo il principio sancito dall’ordinanza della Cassazione n. 13129 depositata ieri, che ribadisce l’orientamento già espresso dalla precedente ordinanza n. 39578/2021, aprendo quindi più di uno spiraglio per l’esclusione da IRAP di studi associati e associazioni professionali.
Si ricorda che, per effetto dell’art. 1 comma 8 della L. 234/2021, dal 2022, indipendentemente dall’organizzazione della quale si avvalgono, l’IRAP non è in ogni caso più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività ...
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