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IMPRESA

Iscrizione nell’elenco degli esperti solo con incarichi assunti dal professionista

Con una serie di Pronto Ordini, il CNDCEC ha fornito nuovi chiarimenti sul requisito delle precedenti esperienze maturate

/ Antonio NICOTRA

Sabato, 7 maggio 2022

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Ai fini dell’iscrizione nell’elenco degli esperti per la composizione negoziata della crisi, l’art. 3 comma 3 del DL 118/2021 richiede, tra i vari requisiti, che il professionista abbia maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa. Le tipologie di incarichi, nel numero minimo di due, sono specificate nelle Linee di indirizzo del Ministero della Giustizia del 29 dicembre 2021.

In ordine alla corretta interpretazione di tale requisito sono stati forniti nuovi chiarimenti dal CNDCEC con alcuni Pronto Ordini pubblicati ieri.
Nel P.O. n. 41, il Consiglio nazionale ha chiarito che i mandati professionali conferiti alle società di revisione possono rilevare ai fini della valutazione del requisito delle precedenti esperienze, a condizione

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