Le violazioni commesse per più periodi di imposta vanno sempre unificate
Occorre solo che siano della stessa indole
L’art. 12 del DLgs. 472/97 individua le regole per la determinazione della c.d. sanzione unica quando il contribuente, anche in tempi diversi, commette più violazioni tributarie.
Ove le violazioni siano commesse in diversi periodi di imposta e non ci siano violazioni prodromiche, riteniamo che, ai fini del cumulo, operi solo la sanzione per la violazione più grave aumentata dalla metà al triplo.
Per capire meglio la questione non si può prescindere dai vari commi che compongono il richiamato art. 12:
- “È punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni ...
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