Per l’elenco degli esperti può rilevare l’attività di direzione e controllo
Necessario l’esito positivo della procedura concorsuale: da provare l’omologa e la mancata successiva dichiarazione di fallimento
Il CNDCEC, con i Pronto Ordini nn. 111 e n. 114 del 30 maggio 2022, fornisce ulteriori chiarimenti sugli incarichi ritenuti idonei a documentare l’esperienza richiesta per l’iscrizione all’elenco degli esperti ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DL 118/2021.
In tal senso, al professionista è richiesta la prova di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa che, con le Linee di indirizzo del 29 dicembre 2021, il Ministero della Giustizia ha declinato, sotto l’aspetto qualitativo, nell’individuazione di sette tipologie di incarichi e prestazioni professionali ritenute rilevanti e, sotto l’aspetto quantitativo, nel possesso di almeno due incarichi tra quelli indicati.
Sul punto, è utile richiamare ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41