All’amministratore ignaro del fallimento non si imputa la distrazione
Deve essere posto in grado di dimostrare la destinazione dei beni non rinvenuti dal curatore
Il dubbio sulla consapevolezza, da parte dell’amministratore imputato di bancarotta fraudolenta per distrazione, dell’intervenuta sentenza di fallimento, non può che riverberarsi sulla mancata restituzione di un unico bene societario, comunque facilmente rinvenuto, non potendo affermarsi che sia stato chiaramente e inequivocabilmente oggetto di sottrazione alle ragioni creditorie.
Ad affermarlo è la sentenza n. 22279 della Cassazione, depositata ieri.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della loro destinazione.
Tale indirizzo si fonda sul fatto che, nel nostro ordinamento, l’amministratore ...
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