Atto di messa in comunione di terreni tra co-lottizzanti senza effetti traslativi
Ciò purché non siano previsti conguagli; inoltre, l’atto non integra il presupposto impositivo IVA
L’atto con cui i titolari di alcune particelle di terreni edificabili procedono alla loro “messa in comunione”, senza prevedere conguagli, al solo scopo di eliminare lo squilibrio creatosi a causa della variante al piano regolatore, non integra il presupposto impositivo IVA, ma sconta l’imposta di registro con le agevolazioni previste dall’art. 20 della L. 10/1977, se funzionalmente connesso con la Convenzione di lottizzazione.
Inoltre, non realizzando effetti traslativi, l’atto non comporta il sorgere di plusvalenze rilevanti ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR
Lo afferma l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 326 pubblicata ieri.
Il caso di specie fa riferimento a una situazione piuttosto peculiare, in cui alcuni soggetti (“co-lottizzanti” ...
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