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NOTIZIE IN BREVE

Per il bonus investimenti, prestazioni accessorie non rilevanti in base al contratto

/ REDAZIONE

Mercoledì, 29 giugno 2022

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Con la risposta a interpello n. 355 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che, ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione dell’investimento, determinante per “incardinare il bene nella corretta disciplina agevolativa”, rileva il momento della consegna del bene qualora nel contratto le parti abbiano conferito alla consegna un ruolo preponderante rispetto alle ulteriori attività da eseguire successivamente (es. svolgimento di test meccanici e di funzionamento, avvio del macchinario, svolgimento di test di prestazione).
Secondo l’Agenzia delle Entrate, queste ultime, seppur importanti ai fini del funzionamento del macchinario, sono state considerate dalle parti del contratto come accessorie e secondarie rispetto alla materiale consegna dei beni.

Nel caso di specie, alla luce delle clausole contrattuali specificamente pattuite, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto infatti che gli ulteriori adempimenti costituiscano soltanto  prestazioni “accessorie” alla prestazione principale, che è quella della fornitura dei macchinari; in altri termini, tali ulteriori attività non assumono un rilievo essenziale ai fini del completo adempimento degli obblighi contrattuali.
In tal senso, secondo l’Agenzia, depongono anche i contratti di fornitura dei macchinari, secondo i quali il titolo di proprietà del bene si trasferisce già al momento della consegna (e non al momento della sottoscrizione delle Performance Guarantee Acceptance Minutes).

Nella fattispecie in esame risulta quindi decisiva la “consegna” del bene mobile ai sensi dell’art. 109 comma 2 del TUIR, fermo restando che, per individuare la disciplina agevolativa applicabile, si dovrà tenere conto anche dell’eventuale “prenotazione” del bene.

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