Contribuzione eccedente l’esonero di febbraio 2021 per le filiere agricole entro il 20 luglio 2022
Con il messaggio n. 2581/2022, l’INPS ha reso noto di aver concluso il 20 giugno 2022 le attività di gestione delle domande pervenute per l’esonero contributivo ex art. 70 del DL 73/2021 e di aver comunicato ai soggetti interessati – con le modalità indicate con il messaggio n. 1216/2022 – l’importo autorizzato, che tiene conto dell’importo richiesto nella domanda, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e dei limiti del massimale individuale di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo.
Si tratta dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (eccetto i premi INAIL), relativi al mese di febbraio 2021, previsto in favore delle aziende delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo, ivi incluse le aziende produttrici di vino e birra, come individuate dai codici ATECO di cui alla tabella E allegata al DL 73/2021. L’esonero è riconosciuto sia ai datori di lavoro (comprese le aziende DM appartenenti ai settori diversi da quello agricolo, che svolgono un’attività identificata da uno dei codici ATECO rientranti nell’agevolazione), sia ai lavoratori agricoli autonomi.
Ciò premesso, la contribuzione dovuta, che risulti eccedente rispetto all’importo autorizzato, deve essere versata entro 30 giorni decorrenti dalla relativa comunicazione, ovverosia entro il 20 luglio 2022.
Il pagamento relativo alla contribuzione esclusa dall’esonero potrà essere effettuato:
- in unica soluzione, senza aggravio di sanzioni civili;
- mediante rateazione, ai sensi dell’art. 2 comma 11 del DL 338/89 (conv. L 389/89), nel rispetto delle condizioni contenute nel “Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa”.
L’Istituto evidenzia infine che le istanze di riesame degli esiti delle domande, salvo diverse specifiche indicazioni contenute nella comunicazione dei medesimi esiti, dovranno essere presentate, tramite PEC, alla Struttura territoriale competente a gestire la posizione contributiva del datore di lavoro/lavoratore autonomo entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del messaggio in commento (ovverosia entro il 27 luglio 2022).
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