Il dentista abusivo deve tassare i proventi illeciti
Non si tratta però di reddito di lavoro autonomo
In caso di esercizio abusivo della professione – nel caso di specie di odontoiatra – l’attività svolta va qualificata come illecita e ricade nella generale nozione di “illecito civile, penale o amministrativo” di cui all’art. 14 della L. 24 dicembre 1993 n. 537.
Di conseguenza i proventi, se non già sottoposti a sequestro o confisca penale, devono intendersi ricompresi nelle categorie di reddito di cui all’art. 6 comma 1 del TUIR ed è possibile applicare ai fini della determinazione della base imponibile la presunzione di cui all’art. 32 comma 1 n. 2) del DPR 600/73 sia quanto ai versamenti, sia quanto ai prelievi ingiustificati riscontrati sui conti correnti bancari e destinati all’esercizio dell’attività di impresa.
La vicenda analizzata nell’ordinanza ...
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