Impatriati con novità della prestazione solo in caso di distacco
Negli altri casi l’Agenzia delle Entrate non sembra subordinare la fruizione dell’agevolazione a una discontinuità di carattere «contenutistico»
Tra i requisiti di accesso al regime degli impatriati di cui all’art. 16 del DLgs. 147/2015 è richiesto il “collegamento funzionale” tra il trasferimento in Italia e l’inizio dell’attività lavorativa, la cui verifica rende opportuno chiarire come lo stesso si declini sotto il profilo temporale (ovvero se i due eventi debbano presentare una necessaria consequenzialità cronologica) e contenutistico (ovvero se le mansioni svolte prima del rientro debbano necessariamente differenziarsi da quelle svolte successivamente tale evento).
In merito al primo aspetto, la circolare quadro dell’Agenzia delle Entrate n. 17/2017, Parte II, § 3.1, aveva precisato che “tenuto conto della finalità del regime di favore, teso ad attrarre la residenza in Italia di soggetti
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