Nulla la clausola di rinuncia preventiva all’indennità di avviamento
Con l’ordinanza n. 22826, pubblicata ieri, la Corte di Cassazione, riprendendo le motivazioni della pronuncia 30 settembre 2019 n. 24221, ha affermato che la rinuncia, da parte del conduttore di immobile a uso non abitativo, all’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale (prevista all’art. 34 della L. 392/78), a fronte della pattuizione del pagamento di un canone minore di quello dovuto, è valida se negoziata successivamente alla conclusione del contratto, mentre è nulla se trattasi di rinuncia preventiva, per contrasto con l’art. 79 della L. 392/78.
La decisione si inserisce nel filone interpretativo secondo cui non è possibile rinunciare preventivamente all’indennità, mentre è possibile farlo una volta che il diritto all’indennità è sorto (ossia al momento della cessazione del rapporto) o una volta concluso il contratto.
L’art. 79 della L. 392/78, infatti, sancisce la nullità di ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto di locazione o ad attribuire al locatore un canone maggiore di quello legale, ovvero ad attribuirgli altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della legge stessa; la disposizione, nella lettura che ne dà la Cassazione, non impedisce al conduttore di rinunciare all’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale, purché ciò avvenga successivamente alla conclusione del contratto, quando può escludersi che il conduttore si trovi in quella posizione di debolezza alla cui tutela la disciplina è preordinata.
La Corte si discosta dall’opposto orientamento (minoritario) secondo cui, posto che vige per le locazioni di immobili a uso non abitativo il principio di libera determinazione del canone, non vi sarebbero ostacoli nel prevedere un canone inferiore a quello originariamente concordato a fronte della rinuncia, da parte del conduttore, a diritti quale quello alla corresponsione dell’indennità di avviamento (Cass. 29 aprile 2015 n. 8705).
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