Dall’INPS nuove indicazioni sui Fondi di solidarietà bilaterali
Con il messaggio n. 2936/2022, l’INPS fornisce ulteriori precisazioni sulle modifiche apportate dalla L. 234/2021 agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e in particolare al sistema di tutele garantito dai Fondi di solidarietà bilaterali e agli obblighi di adeguamento previsti dalla riforma.
L’Istituto evidenzia come l’art. 1 comma 204 della L. 234/2021, modificando e integrando l’art. 26 del DLgs. 148/2015, preveda, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro che non rientrano nell’ambito di applicazione della CIGO, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali sia ordinarie che straordinarie.
Ai sensi dell’art. 30 comma 1-bis del DLgs. 148/2015, i Fondi di solidarietà stabiliscono la durata della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell’impresa e della causale invocata; nel dettaglio, i datori di lavoro che occupano mediamente:
- fino a 5 dipendenti nel semestre precedente, la durata minima è di 13 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie;
- oltre 5 e fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, la durata minima è di 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie;
- oltre 15 dipendenti nel semestre precedente, la durata è di 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali ordinarie, 24 mesi per causale CIGS “riorganizzazione aziendale”, 12 mesi per causale CIGS “crisi aziendale” e 36 mesi per causale CIGS “contratto di solidarietà”.
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