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Contratto di espansione anche con due piani di esodo

/ REDAZIONE

Martedì, 26 luglio 2022

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Con la circ. n. 88 pubblicata ieri, l’INPS ha fornito ulteriori indicazioni sulla disciplina del contratto di espansione e dell’indennità mensile collegata all’esodo anticipato di cui all’art. 41 comma 5-bis del DLgs. 148/2015, alla luce delle novità introdotte dall’art. 1 comma 215 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022).

Si ricorda che il contratto di espansione, introdotto in via sperimentale dall’art. 41 del DLgs. 148/2015, rappresenta un ammortizzatore sociale che si concretizza in un contratto collettivo aziendale, di natura gestionale, finalizzato ad agevolare le aziende nella gestione efficiente del cambiamento dei processi produttivi attraverso l’acquisizione di nuove competenze, la riqualificazione del personale in forza e l’uscita anticipata dei lavoratori prossimi alla pensione (c.d. piani di esodo). Nel merito, la L. 234/2021 prevede un allungamento del periodo sperimentale fino al 2023, nonché un ampliamento del novero delle aziende interessate per gli anni 2022 e 2023, riducendo il limite dimensionale minimo da 100 a 50 unità lavorative in organico.

Tra le varie, riferendosi al citato art. 41 comma 5-bis, l’INPS precisa che nel contratto di espansione sottoscritto in sede governativa può essere indicato – per ciascuna delle annualità 2022 e 2023 – un solo piano di esodo annuale. Solo in casi eccezionali, caratterizzati da platee particolarmente numerose di lavoratori, è possibile prevedere, nel contratto di espansione, due piani di esodo (e, conseguentemente, due diverse date presunte di risoluzione dei rapporti di lavoro) in riferimento alla medesima annualità.

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