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La Cassazione conferma che l’esterovestizione non è un fenomeno abusivo

/ REDAZIONE

Martedì, 26 luglio 2022

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Con la sentenza n. 23150 del 25 luglio 2022, la Cassazione è tornata a esprimersi sul tema dell’esterovestizione e, tra gli altri, sul suo rapporto con la disciplina dell’abuso del diritto.

La Corte ha analizzato la medesima fattispecie a oggetto delle precedenti ordinanze nn. 11709 e 11710 dell’11 aprile 2022 (seppure in relazione a diversi periodi di imposta) giungendo alle medesime conclusioni. In particolare, l’Agenzia delle Entrate (a seguito di un PVC emesso dalla Guardia di Finanza) muoveva delle contestazioni di esterovestizione a una società formalmente costituita nella Repubblica Popolare Cinese che svolgeva in loco attività industriale di fabbricazione di resistenze, condensatori e acceleratori. Ciò in ragione della circostanza che alcuni amministratori di tale società fossero anche amministratori della controllante italiana e non si fossero di fatto mai recati in Cina per assumere ivi le decisioni inerenti all’attività di impresa.

Sul punto, la sentenza in commento ha dapprima enunciato l’importante principio di diritto in base al quale i criteri di collegamento di cui all’art. 73 del TUIR hanno la natura di norme sostanziali e si applicano al fine di attrarre in Italia la residenza di entità formalmente costituite all’estero indipendentemente dalla sussistenza di qualsivoglia forma di abuso del diritto. La Corte ha, altresì, ribadito, in conformità alle osservazioni poste dall’Italia al Commentario OCSE e alla posizione della prassi, che nell’identificare il place of effective management ai fini convenzionali, vada dato rilievo anche al luogo in cui è svolta l’attività principale della società (oltre che al luogo in cui vengono prese le decisioni apicali per la gestione della stessa).

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