L’amministratore può delegare solo singoli atti
La Cassazione, nella sentenza n. 24068/2022, ha precisato che all’amministratore di una spa non è consentito delegare a un terzo poteri che, per vastità dell’oggetto, entità economica, assenza di precise prescrizioni preventive e di procedure di verifiche in costanza di mandato, facciano assumere al delegato la gestione dell’impresa e/o il potere di compiere le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale, di esclusiva spettanza degli amministratori.
Resta possibile delegare a un terzo il compimento di uno o più atti o lo svolgimento d’una attività che, per ampiezza, rilievo economico e durata nel tempo, non ponga in essere un succedaneo del potere d’amministrare la società, assegnato dalla legge esclusivamente agli amministratori, i quali dell’esercizio di un tale potere sono chiamati a rispondere alla società (ex art. 2392 c.c.).
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