Per il dipendente comunale in trasferta le tabelle ACI restano il riferimento fiscale
Con la risposta n. 405/2022, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito al rimborso delle spese sostenute dal pubblico dipendente in trasferta e autorizzato a servirsi del mezzo proprio.
Nel quesito in esame, un Comune sostiene che l’erogazione di un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai mezzi di trasporto pubblico possa essere equiparata a quella del rimborso chilometrico, calcolato sulla base delle tabelle ACI, per espletamento di attività lavorative in un Comune diverso da quello in cui si trova la sede di lavoro. In particolare, per l’Istante vi è un utilizzo del mezzo proprio e il rimborso non dovrebbe essere assoggettato a tassazione in ragione di quanto riportato nelle risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate nn. 191/2000 e 92/2015.
Nella risposta, l’Agenzia evidenzia che nel caso in esame l’indennità riconosciuta per le trasferte svolte al di fuori del territorio comunale è parametrata al costo di percorrenza stabilito in base alle tariffe del trasporto pubblico e non al costo chilometrico relativo al veicolo usato dal dipendente, che costituisce parametro di riferimento ai fini della detassazione.
Pertanto, si precisa nella risposta, nell’ipotesi in cui l’indennità di trasferta determinata in base alle tariffe del trasporto pubblico risulti di importo maggiore rispetto a quella determinata sulla base delle tabelle ACI, la differenza sarà da considerarsi reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51 comma 1 del TUIR. Invece, se l’indennità risulta di importo uguale o minore, lo stesso sarà da considerarsi non imponibile ai sensi del successivo comma 5 del citato art. 51 del TUIR.
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