Sindacato giurisdizionale limitato nel nuovo piano attestato
L’inidoneità del piano deve essere ravvisata dal debitore o dall’attestatore
Il piano attestato di risanamento è uno strumento di composizione della crisi d’impresa introdotto nel RD 267/42 (art. 67 comma 3 lett. d) già con la primissima decretazione d’urgenza (DL 35/2005) che ha inaugurato la riforma del diritto fallimentare.
Scopo del legislatore è quello della salvaguardia di un atto stragiudiziale – predisposto unilateralmente dal debitore e non soggetto ad alcun vaglio dell’autorità giudiziaria – per garantire l’esonero da revocatoria, purché tale atto sia posto in essere con determinate modalità. L’intervento dell’autorità giudiziaria è meramente eventuale, poiché la verifica sulla “tenuta” di un piano attestato potrebbe avvenire solo ex post, cioè in ipotesi di esito infausto del piano e di dichiarazione di fallimento ...
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