Privilegio speciale per il credito da rivalsa IVA solo sui beni oggetto di prelazione
Necessaria la sussistenza del bene alla verifica del credito o la sua individuabilità
Il credito di rivalsa IVA può giovarsi del privilegio speciale di cui all’art. 2758 comma 2 c.c. nel caso in cui sussistano beni su cui esercitare la causa di prelazione.
Ai fini del riconoscimento di tale privilegio speciale, quindi, è necessaria la sussistenza del bene oggetto della prelazione al momento della verifica del credito, ovvero la sua individuabilità.
Se il credito nasce senza un bene sul quale far valere il privilegio, invece, tale credito deve essere considerato alla stregua di un credito chirografario, mancando il valore sul quale collocare la causa di prelazione.
A tali conclusioni è giunta, da ultimo, la Corte di Cassazione con ordinanza 8 agosto 2022 n. 24426.
Nel caso di specie, un professionista chiedeva l’ammissione al passivo, in privilegio, del credito vantato ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41