Difficoltà economiche da specificare nella comunicazione di recesso
Non è sempre agevole individuare quali eventi costituiscano «gravi motivi» ai fini del recesso del conduttore dalla locazione
Nella locazione ad uso diverso dall’abitativo (analoga disposizione è prevista per le locazioni ad uso abitativo, cfr. art. 4 comma 2 della L. 392/78) il conduttore può recedere anticipatamente dal contratto, oltre che nell’ipotesi in cui le parti l’abbiano previsto convenzionalmente, anche in presenza di gravi motivi, inviando una comunicazione con lettera raccomandata con un preavviso di almeno sei mesi (art. 27 comma 8 della L. 392/78).
Nelle locazioni commerciali, in cui il conduttore è un soggetto che svolge un’attività economica, è importante verificare se il cattivo andamento dell’attività possa giustificare il rilascio anticipato dei locali occupati.
La giurisprudenza è concorde da tempo nell’affermare che i gravi motivi che giustificano il recesso ...
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