Istruzioni INPS per l’esonero per le imprese che esercitano attività di cabotaggio e crocieristiche
Con il messaggio n. 3353 pubblicato ieri, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per consentire la fruizione dell’esonero contributivo di cui all’art. 6 comma 1 del DL 457/97, esteso dall’art. 88 comma 1 del DL 104/2020, con riferimento al periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 31 dicembre 2021, alle imprese armatoriali con sede legale o stabile organizzazione nel territorio italiano, che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo e che esercitano attività di cabotaggio e crocieristiche.
Con l’occasione, l’Istituto previdenziale chiarisce che l’esonero in argomento, pari alla totalità (100%) dei contributi previdenziali e assicurativi (con esclusione del contributo di finanziamento dello 0,30% del Fondo di solidarietà del settore marittimo - Solimare), si riferisce sia alla contribuzione dovuta dagli armatori sia a quella dovuta dai marittimi imbarcati. Sul punto, si precisa altresì che il beneficio trova applicazione per le contribuzioni dovute per i marittimi italiani e comunitari imbarcati, mentre non trova applicazione per i marittimi extracomunitari.
Sotto il profilo prettamente operativo, l’INPS fornisce le istruzioni per la compilazione del flusso UniEmens.
Tra le varie, si rende noto che le aziende autorizzate dal Ministero delle Infrastrutture alla fruizione dell’esonero contributivo per i periodi 2020/2021 ai sensi della sezione 3.1 del Temporary framework, devono utilizzare nell’elemento “CausaleACredito” i nuovi codici “L233” e “L234”, mentre quelle autorizzate ai sensi della sezione 3.10, i nuovi codici da utilizzare sono “L235” e “L236”.
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