Lavoro agile con periodo transitorio solo per le comunicazioni
Con un approfondimento pubblicato ieri, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro esamina le ultime novità apportate alla disciplina del lavoro agile e in particolare sulle modalità di comunicazione in vigore dal 1° settembre 2022, analizzando i passaggi principali per l’accesso al caricamento della comunicazione e le modalità di richiesta di attivazione della modalità massiva REST.
Si ricorda che l’art. 41-bis del DL 73/2022, modificando l’art. 23 comma 1 della L. 81/2017, prevede che il datore di lavoro – dal 1° settembre 2022 – debba comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile. Con il successivo DM 22 agosto 2022 n. 149 sono state definite le modalità per assolvere agli obblighi di comunicazione delle informazioni relative all’accordo di lavoro agile e viene altresì adottato il nuovo modello di comunicazione.
Con la nuova disciplina non è quindi più necessario trasmettere l’accordo individuale, che rimane comunque obbligatorio per i datori di lavoro (i quali sono tenuti a conservarlo per un periodo di almeno 5 anni dalla sottoscrizione).
Inoltre, con il comunicato del 26 agosto 2022, il Ministero è intervenuto nuovamente precisando che:
- la nuova modalità di comunicazione trova applicazione a decorrere dal 1° settembre 2022 solo nel caso di nuovi accordi di lavoro agile o qualora si intenda procedere a modifiche o proroghe di precedenti accordi;
- l’obbligo della comunicazione può essere assolto – in fase di prima applicazione – entro il 1° novembre 2022 (viene in sostanza introdotto un periodo transitorio);
- la comunicazione dovrà essere effettuata entro il termine di 5 giorni.
Sul punto, la Fondazione Studi sottolinea che il periodo transitorio (con termine il 1° novembre 2022) riguarda le comunicazioni e non la sottoscrizione dell’accordo individuale.
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