Nuova variazione per l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi
A pochi giorni dalla pubblicazione della circ. n. 98/2022, l’INPS è nuovamente intervenuto con la circ. n. 100 di ieri sull’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, rendendo nota un’ulteriore variazione della misura dopo la decisione dell’8 settembre della Banca centrale europea di innalzare di 75 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex tasso ufficiale di riferimento). Quest’ultimo, a decorrere dal 14 settembre 2022, è pari all’1,25%.
La variazione incide sia sull’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili – che risulta pari al tasso del 7,25% annuo – sia sull’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi – che andrà calcolato al tasso del 7,25% annuo. Non subiscono modifiche, invece, i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore.
Sulle sanzioni, l’Istituto precisa che: in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui all’art. 116 comma 8 lett. a) della L. 388/2000, la sanzione civile è pari al 6,75% in ragione d’anno (tasso dell’1,25% maggiorato di 5,5 punti); la misura del 6,75% annuo trova applicazione anche con riferimento all’ipotesi di cui all’art. 116 comma 8 lett. b), secondo periodo, della L. 388/2000.
La sanzione civile sarà dovuta nella stessa misura del 6,75% annuo anche con riferimento all’ipotesi disciplinata dal comma 10 del medesimo art. 116.
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