Serve un’analisi caso per caso per il trattamento fiscale della S.O. di servizi
In relazione a tale istituto l’ordinamento italiano presenta delle peculiarità
La stabile organizzazione di servizi rappresenta ancora oggi una particolarità nel panorama internazionale e, ancor di più, in quello italiano.
La stabile organizzazione di servizi è prevista dal modello ONU che, nel proprio art. 5 § 3 lett. b), statuisce che costituisce una S.O. anche l’attività di fornitura di servizi – da parte di un’impresa residente dell’altro Stato contraente – effettuata tramite dipendenti o altro personale ma solamente nella misura in cui le attività poste in essere si protraggano per più di 183 giorni in una finestra temporale di 12 mesi che inizia o termina nel periodo di imposta rilevante.
La peculiarità della previsione è quella di configurare l’esistenza di una S.O. seppure in assenza di una base fissa nel territorio dell’altro Stato,
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