Nessun obbligo di composizione negoziata unitaria per le imprese del gruppo
Necessaria la redazione di piani disgiunti del gruppo e di un piano consolidato o aggregato
L’accesso alla composizione negoziata della crisi da parte di un gruppo di imprese ex art. 2 comma 1 lett. h) del DLgs. 14/2019 pone la necessità di definire esattamente i suoi confini che non necessariamente potranno e dovranno coincidere con l’area di consolidamento del bilancio (artt. 26 e 28 del DLgs. 127/91; OIC 17 § 38-39).
All’interno del perimetro, infatti, vi rientreranno quelle imprese che abbiano un centro di interessi principali nel territorio dello Stato e per le quali ricorrono le condizioni di cui all’art. 12 del DLgs. 14/2019, mentre non saranno interessate dalla composizione negoziata le imprese del gruppo che siano in bonis o che abbiano il COMI al di fuori dello Stato. Queste, peraltro, saranno coinvolte solo ove abbiano deciso, anche su invito dell’esperto,
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