Remissione in bonis da espletare anche per fini cautelativi
In molti casi è arduo individuare se opera o meno l’art. 2 del DL 16/2012
Per effetto dell’art. 2 comma 1 del DL 16/2012, è concesso sanare la mancata effettuazione, nei termini, di comunicazioni o altri adempimenti formali che precludono al contribuente, che abbia in ogni caso i requisiti sostanziali richiesti dalla norma, la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali.
Non si tratta di un ravvedimento operoso, ma di un istituto sotto certi versi affine.
La mancata comunicazione nel termine, o la mancata esecuzione di altro adempimento formale non causa l’irrogazione di sanzioni (ragion per cui è fuori luogo parlare di ravvedimento) ma determina il mancato accesso a regimi opzionali o di favore.
Per fruire della remissione in bonis, occorre:
- che non siano ancora iniziati controlli fiscali (esempio notifica di inviti a comparire, questionari ...
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