Remissione in bonis anche per l’omessa asseverazione sismabonus nei termini
Anche se non chiarito espressamente, dovrebbe valere la stessa ragione che l’ha resa applicabile ai casi di omessa comunicazione di opzione
Dopo aver espressamente “sdoganato” l’istituto della remissione in bonis per i casi di omessa presentazione nei termini della comunicazione delle opzioni esercitate ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, sarebbe opportuno che l’Agenzia delle Entrate facesse altrettanto con riguardo ai casi di omessa effettuazione nei termini dell’adempimento di deposito della asseverazione di efficacia degli interventi ai fini della riduzione del rischio sismico di cui all’art. 3 del DM 58/2017.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 3 del DM 58/2017, la predetta asseverazione, unitamente al progetto degli interventi di riduzione del rischio sismico cui l’asseverazione si riferisce, deve essere allegata alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta
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