Detassati i contributi COVID erogati anche dopo la fine dello Stato di emergenza
Con la risposta a interpello n. 516 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in applicazione dell’art. 10-bis del DL 137/2020, i sussidi erogati alle imprese da una Provincia a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19, diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, non assumono rilevanza fiscale anche se erogati successivamente al 31 marzo 2022, data di conclusione dello stato d’emergenza.
Con l’art. 10-bis del DL 137/2020 il legislatore ha riconosciuto ai contributi di “qualsiasi natura” erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19 “da chiunque” e “indipendentemente dalle modalità di fruizione”, ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, la non concorrenza a tassazione in considerazione della finalità dell’aiuto economico di contrastare gli effetti negativi conseguenti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Nel caso di specie, la Provincia ha dichiarato di concedere ed erogare sussidi alle imprese che operano in settori economici particolarmente colpiti dall’emergenza COVID-19, sulla base dei criteri determinati da apposita delibera, affermando altresì che si tratta di sussidi diversi dalle misure esistenti prima dell’emergenza epidemiologica.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941