Detassati i contributi COVID erogati anche dopo la fine dello Stato di emergenza
Con la risposta a interpello n. 516 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in applicazione dell’art. 10-bis del DL 137/2020, i sussidi erogati alle imprese da una Provincia a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19, diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, non assumono rilevanza fiscale anche se erogati successivamente al 31 marzo 2022, data di conclusione dello stato d’emergenza.
Con l’art. 10-bis del DL 137/2020 il legislatore ha riconosciuto ai contributi di “qualsiasi natura” erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19 “da chiunque” e “indipendentemente dalle modalità di fruizione”, ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, la non concorrenza a tassazione in considerazione della finalità dell’aiuto economico di contrastare gli effetti negativi conseguenti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Nel caso di specie, la Provincia ha dichiarato di concedere ed erogare sussidi alle imprese che operano in settori economici particolarmente colpiti dall’emergenza COVID-19, sulla base dei criteri determinati da apposita delibera, affermando altresì che si tratta di sussidi diversi dalle misure esistenti prima dell’emergenza epidemiologica.
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