Finanziamenti soci anomali da computare ai fini dell’insolvenza
La Cassazione, nell’ordinanza n. 30435/2022, ha stabilito che, in assenza di rinunzia, anche i finanziamenti anomali dei soci, ex artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., devono essere considerati ai fini della configurabilità, o meno, dello stato di insolvenza.
I finanziamenti dei soci, infatti, sono mutui, ex artt. 1813 e ss. c.c., derivanti da un contratto a forma libera tra il socio e la società, che vanno iscritti al passivo dello Stato patrimoniale tra i debiti verso soci, i quali hanno diritto alla restituzione nei termini convenuti.
Il regime dei finanziamenti dei soci previsto dagli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., secondo cui essi sono postergati ove concessi in una situazione di squilibrio patrimoniale, non ne muta la natura di finanziamenti (per quanto anomali) e non li trasforma in apporti assimilati al capitale di rischio da rimborsare solo all’esito della liquidazione. Essi sono solo subordinatamente restituibili, ma la loro causa resta quella di finanziamento (cfr. Cass. n. 16049/2015).
In pratica, non si opera una “riqualificazione” del prestito, da finanziamento a conferimento con esclusione del diritto al rimborso, ma si incide sull’ordine di soddisfazione dei crediti (cfr. Cass. n. 12994/2019).
D’altra parte, l’art. 2467 c.c., sancendo unicamente che il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, non stabilisce che detto rimborso sia escluso, né nega, sotto alcun profilo, la natura di debiti, per la società, dei suddetti finanziamenti.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941