Rimborsabili le sostitutive per il riallineamento dei valori a seguito di operazioni straordinarie
Le imposte sostitutive per il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori contabili risultanti a seguito di operazioni straordinarie, di cui all’art. 176 comma 2-ter del TUIR e all’art. 15 comma 10 e seguenti del DL 185/2008, possono essere oggetto di rimborso, ove, per effetto di un errore materiale di calcolo sulla relativa base imponibile, siano state versate in misura eccedente.
La risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 518, pubblicata ieri, illustra le modalità mediante le quali procedere alla presentazione della dichiarazione integrativa della dichiarazione nella quale sono stati commessi gli errori di calcolo, nonché i termini in cui l’imposta sostitutiva versata in eccesso può essere ottenuta a rimborso.
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