Istituiti i codici tributo per versare il «bonus Renzi» da atto di recupero
Con la risoluzione n. 61 pubblicata ieri, 18 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento del c.d. “bonus Renzi” indebitamente utilizzato in compensazione dai sostituti d’imposta e oggetto di atto di recupero.
L’art. 1 del DL 66/2014 e l’art. 1 commi 12 e ss. della L. 190/2014 hanno infatti previsto un credito a favore dei lavoratori dipendenti e dei soggetti titolari di alcuni redditi assimilati (c.d. “bonus Renzi”), che viene riconosciuto in via automatica dai sostituti d’imposta (di cui agli artt. 23 e 29 del DPR 600/73) mediante attribuzione sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga.
Le somme erogate ai lavoratori a titolo di “bonus Renzi” sono recuperate dal sostituto d’imposta mediante l’istituto della compensazione nel modello F24, di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.
Se il sostituto d’imposta ha indebitamente utilizzato tali crediti in compensazione, l’Agenzia delle Entrate emana un apposito atto di recupero, unitamente all’applicazione di interessi e sanzioni, ai sensi dell’art. 1 comma 421 della L. 311/2004.
Per effettuare il versamento, tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici (F24EP), delle somme dovute in esito ai suddetti atti di recupero, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
- “7503”, per il versamento del credito indebitamente utilizzato in compensazione e i relativi interessi;
- “7504”, per il versamento della sanzione.
Per il pagamento delle somme in esame non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall’art. 17 del DLgs. 241/97.
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