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NOTIZIE IN BREVE

Ravvedibile la mancata compilazione del quadro SO del modello 770

/ REDAZIONE

Mercoledì, 19 ottobre 2022

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Per effetto dell’art. 10 comma 1 del DLgs. 461/97, salvo sia stata esercitata l’opzione per l’imposta sostitutiva di cui agli artt. 6 e 7 del decreto (regimi del risparmio “amministrato” e “gestito”), gli intermediari finanziari che intervengano, anche in qualità di controparti, in cessioni e altre operazioni suscettibili di generare redditi diversi ex art. 67 comma 1 lett. da c) a c-quinquies) del TUIR (sostanzialmente cessioni di partecipazioni e di strumenti finanziari), oltre a rilasciare alle parti una certificazione, devono comunicare all’Amministrazione finanziaria i dati relativi alle singole operazioni effettuate nell’anno precedente.
La comunicazione, in armonia con l’art. 10 comma 3 del DLgs. 461/97, va effettuata nel quadro SO del modello 770.

La violazione di tali obblighi, “per effetto delle quali risulti impedita l’identificazione dei soggetti cui le operazioni si riferiscono”, è punita con una sanzione da 516 a 5.164 euro.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 517 pubblicata ieri, ha specificato come sia ammesso il ravvedimento operoso anche per questa sanzione, non potendosi applicare il cumulo giuridico, di prerogativa esclusiva degli uffici finanziari.
Il ravvedimento deve però riguardare la “omessa comunicazione di ogni singola operazione (pari a 516,46 euro per ogni singola violazione commessa) avvalendosi delle percentuali di riduzione disposte” dall’art. 13 del DLgs. 472/97.

Per quanto riguarda le modalità operative del ravvedimento, occorre presentare un modello 770 integrativo compilando correttamente il quadro SO.
Sebbene di ciò la risposta a interpello non parli, in sede di contestazione della sanzione va applicato il cumulo giuridico, trattandosi di diverse violazioni formali reiterate (art. 12 comma 1 del DLgs. 472/97).

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