Costo della partecipazione critico per determinare l’utile nel recesso tipico
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate occorre assumere il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione
Le persone fisiche non imprenditori percepiscono un reddito di natura finanziaria (art. 67 del TUIR) in caso di recesso atipico (acquisto delle azioni o quote da parte degli altri soci o terzi) oppure un reddito di capitale (art. 47 del TUIR) in caso di recesso tipico (acquisto delle azioni da parte della società per le spa e annullamento delle partecipazioni con conseguente riduzione del patrimonio netto della società per le srl).
Nel caso di recesso atipico si è in presenza di una “mera” cessione della partecipazione, imponibile secondo le regole dell’art. 68 del TUIR, e quindi contrapponendo alle somme percepite il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
Quest’ultimo è determinato computando non solo il versamento iniziale per la sottoscrizione o l’acquisizione ...
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