In caso di superamento del comporto nessun obbligo di quota di riserva
Le ipotesi elencate dal comma 4 dell’art. 10 della L. 68/99 sono tassative
La legge sul collocamento obbligatorio (L. 68/99), se da un lato prevede una tutela a certe condizioni in favore dei lavoratori disabili licenziati per motivi economici da parte del datore di lavoro, dall’altro lato nulla dice in merito al licenziamento di tali lavoratori per superamento del periodo di comporto.
Quanto al primo aspetto, si ricorda infatti che l’art. 10 della L. 68/99 al comma 4 dispone che il recesso di cui all’art. 4 comma 9 della L. 23 luglio 1991 n. 223 ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della cessazione del rapporto di lavoro, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore ...
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