La revoca della rinuncia all’eredità impedisce l’accrescimento a favore dei coeredi
Fino al momento dell’accettazione coesiste la delazione a favore del chiamato rinunciante con quella dei successivi chiamati
Con la sentenza n. 29146/2022, la Cassazione ha affrontato il tema della revoca della rinuncia all’eredità, soffermandosi altresì sul rapporto sussistente in ambito successorio tra l’istituto della rappresentazione e quello dell’accrescimento.
L’art. 525 c.c. dispone che coloro che hanno rinunciato all’eredità possono revocare la rinuncia, divenendo dunque eredi, fino a quando il diritto ad accettare non sia prescritto e a condizione che altri chiamati non abbiano già accettato l’eredità stessa.
Quanto alla rappresentazione, essa si verifica, ai sensi dell’art. 467 c.c., quando l’ascendente non può o non vuole accettare l’eredità: in tal caso, il discendente (ad esempio, il figlio) diviene erede in luogo del proprio ascendente (ad esempio, ...
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