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Giovedì, 30 marzo 2023 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Non è comunione se sussiste un elemento «dinamico-speculativo»

/ REDAZIONE

Sabato, 19 novembre 2022

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La Cassazione, nell’ordinanza n. 33873/2022, ha ribadito che, ai fini della distinzione tra comunione e società, assume rilevanza la prevalenza, nella comunione, dell’elemento statico e, nella società, di quello dinamico; nel senso che i beni in comunione sono direttamente oggetto di godimento secondo la destinazione che è loro propria, mentre, nella società, essi sono lo strumento per il compimento di una attività ulteriore, i cui utili sono destinati ad essere ripartiti fra i soci (cfr. Cass. n. 12087/1992).

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza della Corte di appello in cui, ai fini della sussistenza dell’elemento “dinamico-speculativo”, correlato allo svolgimento di attività imprenditoriale, e alla conseguente qualificazione dell’attività in termini di società (e non di mera comunione di beni immobili), si era attribuita rilevanza:
- all’acquisto di immobili, da parte della società, con il proposito di potenziarne la vocazione abitativa o turistica e alle operazioni poste in essere con il Comune al fine di acquisire l’edificabilità dei terreni di sua proprietà;
- al compimento di un’operazione “speculativa” consistente nella vendita di alcuni terreni e fabbricati rurali a fronte dell’acquisto di immobili residenziali;
- alla distribuzione di utili e alla riscossione di finanziamenti;
- all’assenza di prova circa il diretto godimento degli immobili, a titolo personale, da parte dei soci, con conseguente assenza della finalità propria della comunione.

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