La direttiva DAC 6 cade sul segreto professionale dell’avvocato
Invalido l’articolo che impone la notifica ad altro intermediario
Una forte presa di posizione a favore del segreto professionale, in particolare dell’avvocato “intermediario” nella disciplina di contrasto dell’elusione e dell’evasione fiscale internazionale, si ritrova nella sentenza emessa l’8 dicembre scorso dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione, causa C-694/20) che ha riconosciuto l’invalidità dell’art. 8-bis ter della direttiva 2011/16/Ue, come modificata dalla direttiva 2018/822/Ue (c.d. DAC 6).
L’intermediario è soggetto cardine nell’indicata normativa europea, a cui – nel quadro di contrasto dell’elusione e dell’evasione fiscale internazionale in un contesto di accresciuta mobilità dei capitali e delle persone nel mercato interno – è attribuito l’obbligo
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