Accertamenti a tavolino di tributi armonizzati con contraddittorio preventivo
La non pretestuosità della prova di resistenza si desume dall’annullamento parziale in autotutela dell’accertamento
Il contraddittorio endoprocedimentale in caso di accertamento “a tavolino” di un tributo armonizzato, quale l’IVA, è obbligatorio purché il contribuente enunci in giudizio le ragioni, non pretestuose, che avrebbe potuto concretamente far valere. Per tale valutazione, può rilevare anche il comportamento tenuto dall’amministrazione dopo la notifica dell’accertamento, quando in particolare proceda, in autotutela, all’annullamento parziale dell’atto, rideterminando i maggiori ricavi.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 37234 di ieri, con cui ha accolto il ricorso incidentale di una società, annullando definitivamente le riprese IVA.
A seguito di verifica fiscale a tavolino venivano emessi due avvisi di accertamento a una società svolgente ...
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