Reclusione per la falsa dichiarazione all’Ordine
La Cassazione si allinea alla prevalente giurisprudenza di legittimità confermando la condanna per falso ex art. 483 c.p.
Risponde del reato di falso il professionista che, nel compilare il modulo per l’iscrizione nel registro dei tirocinanti commercialisti e degli esperti contabili, abbia dichiarato, ai sensi del DPR 445/2000, in un atto destinato a provare la verità, di non avere riportato condanne, benché alla data della dichiarazione costui annoverasse nel proprio certificato penale diverse sentenze penali risalenti nel tempo (per falsa dichiarazione sull’identità personale, per omessa dichiarazione d’imposta e per calunnia).
La sentenza n. 377, depositata ieri dalla Corte di Cassazione, ha confermato la pena di otto mesi di reclusione per il reato di cui agli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000, con riferimento all’art. 483 c.p., per avere rilasciato una falsa attestazione, nella dichiarazione
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