Rivalutazione incompatibile con il riallineamento delle partecipazioni di controllo
Secondo la risposta a interpello n. 20 di ieri, 13 gennaio 2023, il regime di affrancamento dei maggiori valori impliciti nelle partecipazioni di controllo incluse nel bilancio consolidato (art. 15 comma 10-ter del DL 185/2008) non è cumulabile non solo con altre norme speciali di riallineamento dei valori, ma neanche con la rivalutazione dei beni d’impresa.
Nella fattispecie, per una società acquisita e poi inclusa nel perimetro di consolidamento, i maggiori valori rispetto al patrimonio netto contabile sono stati allocati dalla capogruppo acquirente, ai sensi dell’IFRS 3, a taluni beni immateriali (liste clienti, tecnologia, ecc.) e ad avviamento e sono stati successivamente affrancati con imposta sostitutiva del 16%.
L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto insussistenti i presupposti per la rivalutazione del marchio con la sopravvenuta normativa di cui all’art. 110 del DL 104/2020, in quanto:
- il marchio, pur formalmente non oggetto di valorizzazione in sede di allocazione contabile del prezzo di acquisto della partecipazione, ha concorso alla determinazione del prezzo medesimo;
- il marchio ha conseguentemente inciso, anche se solo indirettamente, sulla determinazione dei maggiori valori iscritti nel bilancio consolidato;
- sono riscontrabili duplicazioni di benefici e la rivalutazione è ammessa solo per l’eventuale parte eccedente il contributo che il marchio ha già fornito nel determinare il valore di acquisto della partecipazione.
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